Art. 7.
(Procedura semplificata).

      1. I titolari dell'autorizzazione alla produzione di specialità medicinali, ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, o dell'autorizzazione alla produzione dei prodotti destinati ad un'alimentazione particolare di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, e successive modificazioni, nonché di materie prime per farmaci, che intendono lavorare, trasformare o confezionare prodotti erboristici, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della presente legge, sono tenuti a darne comunicazione al Ministero della salute, non oltre il sessantesimo giorno antecedente quello dell'inizio dell'attività.
      2. Nella comunicazione di cui al comma 1 devono essere indicati:

          a) il nome e il cognome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede legale del titolare dell'autorizzazione;

          b) lo stabilimento di produzione;

          c) la descrizione dei locali e delle attrezzature;

          d) la qualifica del responsabile del controllo di qualità e la relativa dichiarazione di accettazione dell'incarico.

      3. Le modificazioni dei dati di cui al comma 2 sono comunicate al Ministero della salute.